Descrizione
L’articolo 2052 del codice civile stabilisce che il proprietario di un animale (o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso) è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia durante la sua custodia, sia in caso di smarrimento o fuga, salvo che provi il caso fortuito
- obblighi per i possessori di cani (proprietari o temporanei possessori, custodi, detentori, fruitori, utilizzatori).
- comportamento in luoghi pubblici (accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche)
- accesso negli esercizi pubblici
- cani in abitazione civile
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