L’Amministrazione Comunale ha affidato tale servizio alla ditta I.C.A. srl – Via Parma n. 81 – La Spezia – Tel 0187 52281. Tale ditta ha, però, anche il seguente recapito ad AGNA:
BAR SPORT – P.zza Roma – tel. 049 5381107 (giorno di chiusura lunedì)
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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
(D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni)
L’Imposta Comunale sulla Pubblicità è un tributo, a favore dei Comuni, che grava sulla diffusione di messaggi pubblicitari. Sono considerati messaggi pubblicitari tutti i messaggi diffusi mediante insegne, tassabili ai sensi dell’art. 10 comma 1, lett. C della legge 28/12/2001, n. 448 -, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni.
Presupposto dell’imposta
La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all’imposta sulla pubblicità prevista nel D.Lgs 507 del 15/11/1993.
Soggetto passivo
L’Imposta Comunale Sulla Pubblicità deve essere versata in via principale da colui (soggetto passivo) che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidamente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Modalità di applicazione dell’imposta
Il calcolo dell’imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
Dichiarazione
Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità’ che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui al D.Lgs 507, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.
Sanzioni
Per l’omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento dell’imposta o del diritto dovuti, una soprattassa (dal 100% al 200% con un minimo di euro 51,00) così come determinata dall’Ente locale (ai sensi dei D.Lgs 471/472/473 del 18.12.1997 in materia).
La soprattassa prevista per omessa o infedele denuncia è ridotta ad un quarto se il pagamento viene eseguito non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell’Avviso di Accertamento.
Per l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 30% dell’imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
Pagamento dell’imposta
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Concessionario (ICA srl), con arrotondamento all’euro per eccesso per frazioni pari o superiori a 50 centesimi, per difetto se inferiore, entro il 31 gennaio.
Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Il pagamento del diritto pubbliche affissioni deve essere effettuato di volta in volta prima dell’affissione, al concessionario.
Il servizio è attualmente dato in concessione a: ICA srl con sede in Via Parma 81 – La Spezia
Per il Veneto l’utente dovrà prendere contatto per qualsiasi informazione sul servizio con:
ICA Srl – Via Medici, 60/B – 36100 Vicenza (VI)
tel 0444/922587 – fax 0444/927120
ica.vicenza@icatributi.it
L’ispettore di zona è il Sig. Bedin Mario.
C/C postale da utilizzare per i versamenti
Pubblicità permanente:
C/C postale n. 260190 intestato a: ICA srl – Via Parma 81 – La Spezia
Pubblicità temporanea e pubbliche affissioni:
C/C postale n. 13558366 intestato a : ICA Srl – Via Medici, 60/B – Vicenza (VI
Pagina aggiornata il 11/06/2024