Convivenza di fatto

Come fare e a chi rivolgersi

Descrizione

Dal 5 giugno 2016 c’è la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel Comune e coabitanti.

 

Disciplina della convivenza di fatto

Impedimenti

Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità o adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un’unione civile.

Diritti e doveri

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti, tra gli altri i diritti previsti per i coniugi dall’ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto), in caso di malattia o ricovero, il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di eventuale futura incapacità, per l’assunzione di decisioni in materia di salute e, nell’ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie. Inoltre, nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell’immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto; viene pure stabilito il diritto di inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi E.r.p. qualora l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza. Se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l’altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore od amministratore di sostegno.
Infine, nell’ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite.
Nel caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

 

Costituzione della convivenza di fatto

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell’apposita dichiarazione, scaricabile dal sito web del Comune, o richiedibile allo sportello dell’Ufficio Anagrafe. In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista.
La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):

  • presentandosi personalmente all’Ufficio Anagrafe del Comune, Via Roma 28, durante l’orario di apertura;
  • spedizione a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo: Comune di Agna – Ufficio Anagrafe, Via Roma 28 – 35021 Agna (PD) allegando le copie fotostatiche dei documenti d’identità dei due interessati;
  • trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata insieme alle copie dei documenti d’identità dei sottoscrittori, in una delle seguenti modalità alternative:
    – via fax al numero 049 5381179;
    – via posta elettronica all’indirizzo: servizi.demografici@comune.agna.pd.it;
    – via pec all’indirizzo: agna.pd@cert.ip-veneto.net
  • trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta digitalmente da entrambi gli interessati con la seguente modalità:
    – via pec all’indirizzo: agna.pd@cert.ip-veneto.net

 

Cessazione della convivenza di fatto

La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d’atto da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe, avviene:
• se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
• nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
• qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest’ipotesi, finché prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.

La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, disponibile anche nel sito web del Comune o richiedibile allo sportello dell’Ufficio Anagrafe, può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall’Ufficio debita comunicazione all’altra parte.

La dichiarazione di cessazione della convivenza può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):
• presentandosi personalmente all’Ufficio Anagrafe del Comune, Via Roma 28, durante l’orario di
apertura;
• spedizione a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo: Comune di Agna – Ufficio Anagrafe, Via Roma 28 – 35021 Agna (PD) allegando le copie fotostatiche dei documenti d’identità dei due interessati;
• trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata insieme alle copie dei documenti d’identità dei sottoscrittori, in una delle seguenti modalità alternative:
– via fax al numero 049 5381179;
– via posta elettronica all’indirizzo: servizi.demografici@comune.agna.pd.it;
– via pec all’indirizzo: agna.pd@cert.ip-veneto.net
• trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta digitalmente da entrambi gli interessati con la seguente modalità: via pec all’indirizzo: agna.pd@cert.ip-veneto.net

Contratto di convivenza

I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell’opponibilità ai terzi.

La trasmissione potrà essere effettuata:
• Comune di Agna – Ufficio Anagrafe, Via Roma 28 – 35021 Agna (PD)
• via pec all’indirizzo: agna.pd@cert.ip-veneto.net, con sottoscrizione digitale del documento da parte del professionista.

Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.

Normativa di riferimento

• Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”.
• DPR n. 223 del 30 maggio 1989 “Regolamento anagrafico”

Ufficio Servizi Demografici del Comune – Via Roma 28 – AGNA
Telefono 049 5381009 int. 1+1
Fax 049 5381179
Orario: dal lunedì al venerdì ore 10:00-13:00
E-mail: servizi.demografici@comune.agna.pd.it
Responsabile del Servizio: dott.ssa Maria Angelica Negrisolo

Pagina aggiornata il 10/06/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri