Accesso civico
Fonte normativa
Art. 5 D. Lgs. 33/2013, come modificato da art. 6 D. Lgs. 97/2016.
Cos'è l'accesso civico?
E' il diritto di chiunque:
Se la richiesta riguarda informazioni, dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria:
Come viene presentata l'istanza
L'istanza di accesso civico semplice o generalizzato può essere presentata compilando il rispettivo MODULO di richiesta, sopra riportato, che verrà alternativamente:
Spese rilascio documenti
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.
Presenza di controinteressati
Se l’istanza di accesso civico riguarda dati o documenti per i quali si individui un controinteressato (esclusi i casi di pubblicazione obbligatoria), a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti di quest’ultimo si procede come segue:
Conclusione del procedimento
Il procedimento, a seconda dei casi, può concludersi con l'accoglimento o il rifiuto, fatto salvo comunque il potere di differimento e le limitazioni di cui sopra.
1. Accoglimento
3. Rifiuto, differimento e limitazione all'accesso
Rimedi avverso il rifiuto totale o parziale o la mancata risposta entro i 30 giorni.
Il richiedente, ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8:
Rimedi avverso l’accoglimento della richiesta in presenza dell’opposizione del controinteressato
Il controinteressato, ai sensi dell'art. 5, comma 9:
Art. 5 D. Lgs. 33/2013, come modificato da art. 6 D. Lgs. 97/2016.
Cos'è l'accesso civico?
E' il diritto di chiunque:
- di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare per legge e che non risultano pubblicati (ACCESSO CIVICO SEMPLICE);
- di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO).
Se la richiesta riguarda informazioni, dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria:
- al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.)
- all'Ufficio che detiene i documenti
Come viene presentata l'istanza
L'istanza di accesso civico semplice o generalizzato può essere presentata compilando il rispettivo MODULO di richiesta, sopra riportato, che verrà alternativamente:
- Stampato, firmato e presentato per posta al seguente indirizzo: "Comune di Agna - Via Roma n. 28” unitamente a copia del documento di identità di chi firma l’istanza, o presentato personalmente presso l'ufficio relazioni con il pubblico (ove istituito oppure altro ufficio abilitato a ricevere la documentazione es, ufficio protocollo, ufficio segreteria)
- Scansionato ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC, unitamente a copia per immagine del documento di identità del sottoscrittore, all'indirizzo mail del settore interessato, se conosciuto, o all'indirizzo mail segreteria@comune.agna.pd.it oppure all’indirizzo di PEC dell’ente protocollo@comune.agna.pd.it
- Firmato digitalmente ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC agli indirizzi sopra descritti
Spese rilascio documenti
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.
Presenza di controinteressati
Se l’istanza di accesso civico riguarda dati o documenti per i quali si individui un controinteressato (esclusi i casi di pubblicazione obbligatoria), a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti di quest’ultimo si procede come segue:
- comunicazione al controinteressato;
- il controinteressato può presentare motivata opposizione entro 10 gg.;
- il decorso del termine di 30 gg. per la gestione della richiesta di accesso rimane sospeso fino al ricevimento della motivata opposizione;
- decorso tale termine la PA provvede sulla richiesta, valutando i motivi di opposizione;
- il procedimento si chiude con provvedimento espresso e motivato;
- dell’esito viene data comunicazione al richiedente e al controinteressato
Conclusione del procedimento
Il procedimento, a seconda dei casi, può concludersi con l'accoglimento o il rifiuto, fatto salvo comunque il potere di differimento e le limitazioni di cui sopra.
1. Accoglimento
- l'Ufficio competente trasmette, entro 10 giorni, al richiedente i dati/documenti richiesti;
- se l’istanza riguarda dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013, l'Ufficio competente provvede a pubblicarli sul sito e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione dei medesimi indicando il collegamento ipertestuale;
- salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, non prima di 15 gg. dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
3. Rifiuto, differimento e limitazione all'accesso
- l'Ufficio competente motiva il provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 33/2013, dandone comunicazione all'interessato nel termine di 30 gg. dalla richiesta.
Rimedi avverso il rifiuto totale o parziale o la mancata risposta entro i 30 giorni.
Il richiedente, ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8:
- può presentare richiesta di riesame al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), avverso il provvedimento dell'Ufficio competente;
- può proporre ricorso al TAR o al Difensore civico regionale avverso la decisione:
• dell'Amministrazione;
• in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.
Rimedi avverso l’accoglimento della richiesta in presenza dell’opposizione del controinteressato
Il controinteressato, ai sensi dell'art. 5, comma 9:
- può presentare richiesta di riesame al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), avverso il provvedimento dell'Ufficio competente;
- può proporre ricorso al Difensore Civico Regionale:
• avverso la decisione dell'Amministrazione;
• e in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.