Detenzione e custodia dei cani
Pubblicata il 16/05/2017
L’articolo 2052 del Codice Civile stabilisce che il proprietario di un animale (o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso) è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia durante la sua custodia, sia in caso di smarrimento o fuga, salvo che provi il caso fortuito
- Obblighi per i possessori di cani (proprietari o temporanei possessori, custodi, detentori, fruitori, utilizzatori).
- Comportamento in luoghi pubblici (accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche)
- Accesso negli esercizi pubblici
- Cani in abitazione civile
Per maggiori informazioni aprire l'allegato.
- Obblighi per i possessori di cani (proprietari o temporanei possessori, custodi, detentori, fruitori, utilizzatori).
- Comportamento in luoghi pubblici (accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche)
- Accesso negli esercizi pubblici
- Cani in abitazione civile
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