Coronavirus - precisazioni in merito all'Ordinanza n. 1 del 23/02/2020 del Ministero della Salute

Pubblicata il 26/02/2020

Si informa che trova applicazione esclusivamente l'Ordinanza Contingibile Urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione del Veneto recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019" così come interpretata dalla circolare della Regione Veneto n. 87953 del 24 febbraio 2020. Pertanto:

La lettera A dell'art. 1 comma 2 intende sospendere manifestazioni che determinino significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati.
In questo senso sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l'afflusso di pubblico, esulano dall'ordinaria attività delle comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale, economica e civica, laddove esulino dall'ordinario esercizio delle attività stesse.
Vanno pertanto INCLUSE tra le attività da sospendere:
manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.
 
In via generale NON sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all'ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell'attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, centri musicali e scuola guida), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.), e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano concentrazioni di persone. (A tal fine raccomanda di garantire in ogni caso una distanza di almeno 2 metri tra coloro che frequentano le citate strutture).
Sono ESCLUSE da tale sospensione anche tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense, i mercati settimanali. (Si raccomanda, comunque, ai gestori degli esercizi pubblici di evitare concentrazioni di persone sia all'interno che nell'area antistante l'esercizio pubblico).

Una particolare attenzione va prestata alle attività di preminente carattere sociale. Non possono essere, pertanto, ricomprese nella sospensione attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni).
Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie, civili e religiose, a condizione di permettere la partecipazione ai soli familiari.
In relazione alla disinfezione giornaliera dei trasporti pubblici l'attuazione della direttiva è di competenza delle Aziende che hanno in gestione il servizio con i normali prodotti presenti sul mercato.

La scadenza di questo provvedimento è fino a tutto il 1° marzo 2020.
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